La Storia del FITQ in “due parole”
Quando nasce la norma
La norma nasce nel 1965 per dare un integrazione a quel personale che lasciava anticipatamente il lavoro per andare in pensione. Il fondo infatti, prevede una assegno integrativo che raggiungeva il massimo del suo importo (circa il 20%) proprio intorno ai 25 anni di servizio decrescendo man mano che aumentava l’età fino ad arrivare a zero per quelli che sarebbero andati in pensione con circa quarant’anni di lavoro. Una sorta di incentivo a lasciare l’Amministrazione “presto” probabilmente con l’idea di creare nuovi posti per i giovani.
Conviene essere iscritti al fondo?
Oggi non è più possibile andare in pensione con soli vent’anni di servizio ma è rimasto comunque il problema di integrare la pensione che non arriverà più al 100% dell’ultima retribuzione, come avveniva in passato, nemmeno con molti anni di servizio. Da una stima fatta dal nostro sindacato chi è entrato in servizio nei primi anni novanta riuscirà ad andare in pensione, nella migliore delle ipotesi, con circa il 65% dell’ultima retribuzione. Per gli agenti probabilmente non si arriverà nemmeno al 60. Il fondo prevede un assegno integrativo della pensioni che riduce questo divario.
Sarebbe meglio un fondo pensioni privato?
Il fondo viene alimentato da una quota che versano i dipendenti tutti i mesi con una trattenuta in busta paga e da un parte equivalente versata dalla nostra Amministrazione. Nessuna assicurazione privata potrebbe garantire un trattamento simile.
Cosa fare per iscriversi
Gli Agenti del secondo corso devono presentare la domanda al Servizio FITQ entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge: (questa è stata pubblicata 1l 13 agosto 2011 e non contenendo nessuna specifica indicazione sull’entrata in vigore i suoi effetti si hanno dopo 15 giorni) pertanto la scadenza è il 27 Settembre 2011.
Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 16
Art. 4
3. Il personale a cui è stata applicata la disposizione dell’articolo 3, comma 16, della legge regionale n. 3 del 2008, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’iscrizione al Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall’Amministrazione regionale), con decorrenza dalla data di assunzione, alle medesime condizioni previste per il personale di cui all’articolo 2, comma 1, punto 1), terzo periodo della stessa legge regionale n. 15 del 1965