Legge finanziaria: La Giunta prevede la modifica del DPG 80/90 sul vestiario e ripropone la causa di servizio per il personale CFVA ma il Consiglio le stralcia entrambi. “norme intruse”

cala goloritzaLa Giunta Regionale, nel suo disegno di legge finanziaria 2015, propone la modifica del regolamento sul vestiario e ripropone la norma che riconosce la causa di servizio per il personale CFVA. Entrambi gli articoli però vengono stralciati dagli uffici di Presidenza del Consiglio Regionale in attuazione dell’articolo 34 del regolamento interno che impedisce di inserire “norme intruse”.

Una disposizione che sarebbe certamente comprensibile se effettivamente fosse applicata sempre e per tutti, ma che suona come una beffa per il fatto che storicamente nella legge finanziaria della regione sono passate norme “at personam” ben più intruse di queste. Basta andare sul sito della regione dove sono conservate tutte, per trovare, con un po di pazienza, assunzioni, promozioni, aumenti di stipendio eccetera eccetera.

In questa proposta di legge finanziaria la Giunta Regionale propone inoltre, per evidenti necessità di limitare la spesa, di cancellare l’articolo che nella finanziaria 2010 aumentava di quasi il 30% il rendimento dei dirigenti della regione portandolo, in alcuni casi, ad una cifra superiore ai 35 mila euro. Articolo anch’esso stralciato in quanto considerato norma intrusa.

Insomma la legge finanziaria non può contenere norme sul personale a meno che non si tratti di aumentare le retribuzioni dei dirigenti? Sembra quasi che i dirigenti dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale (che ritengono che la nostra causa di servizio sia una norma intrusa) abbiano avuto invece un occhio di riguardo per il loro colleghi della Regione. Che valga quel vecchio detto sardo per il quale “crobu cun crobu non sindi oganta s’ogu”?

 

La proposta contenuta nel testo della Giunta Regionale

L’articolo 24 reca l’interpretazione autentica del comma 8, articolo 3 della L. R. n. 6 del 2012 (causa di servizio)

La disposizione si rende necessaria al fine di omogeneizzare la normativa regionale a quella nazionale concernente l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e l’equo indennizzo.

L’articolo 25 reca disposizioni relative alle dotazioni del Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale (GPG 80/90 regolamento sul vestiario)

La norma si propone di “deregolamentare” la disciplina delle modalità di assegnazione delle dotazioni di vestiario ed equipaggiamento al personale del Corpo Forestale. Difatti benché l’art. 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26″ non parli di disciplina regolamentare, richiedendo semplicemente un decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, di fatto nel 1990 è stata data attuazione all’art. 27 con un Regolamento Consiliare (il D. P. G. R. 27 aprile 1990, n. 80), che detta disposizioni molto dettagliate, non solo sulle modalità di assegnazione delle dotazioni di vestiario ed equipaggiamento, ma anche sulla loro tipologia, precisando altresì la descrizione dei medesimi, oltre che dei loghi e accessori da apporre sugli automezzi di servizio.

Peraltro, dal 1990 ad oggi molteplici esigenze rendono opportuna la modifica e/o integrazione delle dotazioni specificate e descritte nel D. P. G. R. 80/1990. In primo luogo esigenze scaturenti dall’evoluzione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori (che hanno indotto per esempio alla necessità di acquisire i giubbotti antiproiettile, non previsti dal D. P. G. R. 80/1990). In secondo luogo esigenze derivanti dal progresso tecnologico che ha per esempio contribuito alla creazione di tessuti nuovi, più funzionali e confortevoli come il pile o i tessuti tecnici, sicuramente più adeguati all’impiego per la confezione delle uniformi del personale, ma non considerati nel D. P. G. R. 80/1990. Si tratta spesso anche di poter impiegare tipologie di dotazioni più economiche e rispondenti a principi di decoro dell’immagine del Corpo Forestale.

Infine vanno considerate esigenze derivanti dalle nuove attribuzioni che il Corpo Forestale ha assunto e che richiedono specifiche tipologie di equipaggiamento non previste nel D. P. G. R. 80/1990 (si pensi alle dotazioni occorrenti per il personale che svolge servizio a cavallo o per il personale dei nuclei di polizia giudiziaria o all’attrezzatura necessaria per interventi di protezione civile, ecc…).

In generale, lo strumento regolamentare, oltre a non essere richiesto espressamente dall’art. 27 della legge 26/1985, mal si presta ad essere modificato e/o integrato in corrispondenza del frequente manifestarsi delle esigenze di adeguamento delle dotazioni del Corpo Forestale. Difatti la procedura di approvazione dei regolamenti ha carattere “rigido” e per sua natura è senz’altro lunga e articolata e infatti, seppure in numerose occasioni si sia cercato di apportare modifiche regolamentari al D. P. G. R. 80/1990, tuttavia per varie ragioni, afferenti ai lavori e alle vicende consiliari, in nessun caso la procedura è giunta a positiva conclusione.

Con il risultato che ad oggi la materia è ancora disciplinata da una normativa regolamentare divenuta in gran parte obsoleta e non più adeguata alle reali esigenze dell’Amministrazione.

Occorre pertanto, con una norma di carattere interpretativo del testo dell’art. 27 della legge regionale 05 novembre 1985, n. 26, autorizzare la deregolamentazione della disciplina in oggetto, assegnando alla Giunta Regionale la facoltà di emanare ed aggiornare, ogni qualvolta si renda opportuno e necessario, il disciplinare relativo all’equipaggiamento, alla definizione dei gradi, delle uniformi e dei distintivi in uso.

L’approvazione del disciplinare, operata da un decreto del Presidente della Regione, previa Deliberazione di Giunta, risulta infatti senz’altro più idonea a dettare una regolamentazione puntuale e di dettaglio tecnico sulla specifica materia dell’equipaggiamento, dei gradi e delle uniformi del CFVA, rispetto alla revisione o modifica attraverso passaggi “regolamentari” consiliari.

Con riguardo agli automezzi, si manifestano con le stesse motivazioni le medesime esigenze di deregolamentazione richiamate per l’equipaggiamento; è dunque opportuno rimettere al decreto del Presidente della Regione, previa Deliberazione di Giunta, l’approvazione del disciplinare sui colori, i contrassegni e gli accessori da applicare agli automezzi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Regolamento Consiglio Regionale (Art. 34 bis)
Legge finanziaria, stralcio delle disposizioni estranee

  1. Il Presidente del Consiglio, prima dell’assegnazione, accerta che il disegno di legge finanziaria non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione regionale in materia di bilancio e di contabilità della Regione. Il Presidente del Consiglio, sentito il parere della Commissione finanze, comunica all’Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee.
  2. Gli emendamenti ai disegni di legge riguardanti il bilancio, le relative variazioni e l’assestamento di bilancio non sono ammissibili, sia in Commissione sia in Aula, ove abbiano l’effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli all’equilibrio del bilancio derivanti dalla legislazione vigente.
  3. Non sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi concernenti materie estranee all’oggetto proprio della legge di bilancio o che contrastino con i criteri per la determinazione di nuove o maggiori spese o di nuove entrate, come definiti dalla legge.
  4. Sull’ammissibilità degli emendamenti presentati in Aula decide il Presidente del Consiglio; sull’ammissibilità degli emendamenti presentati in Commissione decide il Presidente della Commissione stessa.

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1 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
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