Co.R.P.A.For.
Coordinamento Regioni Provincie Autonome Corpi Forestali
Integrazioni alla proposta di legge d’iniziativa del deputato Rosato
n. 4862 della Camera dei Deputati – presentata il 22/12/2011
PROMEMORIA
Egregio On. Ettore Rosato,
facendo seguito al nostro incontro di data 19 aprile u.s., esponiamo di seguito quali potrebbero essere le integrazioni alla Sua proposta di legge utili al riconoscimento delle specificità dei Corpi Forestali delle Regioni e Provincie Autonome.
1. Mantenimento – o reinserimento nel testo – del comma 10 dell’art. 4 della L. n. 36/2004:
Integrazione proposta:
Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
2. Integrazioni del testo volte al riconoscimento della specificità degli ordinamenti dei Corpi Forestali delle Regioni e Provincie Autonome, alla stregua di quello effettuato per le Forze di polizia (compreso, quindi, il Corpo Forestale dello Stato) ai sensi dell’art. 19 della L. 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).
Integrazione proposta:
All’articolo 19 della L. 4 novembre 2010, n. 183, è aggiunto il comma 4: “4. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni e le Province autonome interessate riconoscono la specificità del ruolo dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”.
3. Integrazioni del testo volte al riconoscimento di dignità, nello svolgimento del ruolo di vigilanza e controllo dei Corpi Forestali delle Regioni e Provincie Autonome, delle funzioni parificata nelle attività di pubblica sicurezza (art. 16 L. n. 121/1981 – Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza) e di polizia giudiziaria (art. 57, commi 1 e 2 del c.p.p.).
Integrazione proposta:
Al comma 2 dell’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, dopo le parole “Corpo forestale dello Stato”, sono aggiunte le seguenti: “nonché i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.
Integrazione proposta:
All’articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo le parole “e del corpo forestale dello Stato” sono aggiunte le seguenti: “e dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.
All’articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, dopo le parole “le guardie forestali”, sono inserite le seguenti “del corpo forestale dello Stato e dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.
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Come cambierebbero le norme modificate:
L. 4 novembre 2010, n. 183.
Art. 19. Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
2. La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.
4. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni e le Province autonome interessate riconoscono la specificità del ruolo dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 16. Forze di polizia
1. Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
2. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato, nonché i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.
Codice di procedura penale.
Art. 57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato e dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali del corpo forestale dello Stato e dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55.