Ad un collega sottoposto a procedimento penale per “diffamazione” il Rappresentante del Governo (su richiesta dell’Amministrazione) aveva di recente sospeso le qualifiche di PS. Un provvedimento contro il quale era stato presentato un ricorso e sul quale il Tar (annullando il provvedimento di revoca del Rappresentante del Governo) aveva sancito che le qualifiche possono essere sospese o revocate soltanto quando vengono a mancare i requisiti (non aver avuto condanne penali) necessari per la loro attribuzione (sentenza 256/2013).
Nei giorni scorsi lo stesso Tar “torna sui suoi passi” e su richiesta dei legali dell’Amministrazione Regionale sospende il suo precedente provvedimento fino al 24 dicembre prossimo (data dell’udienza pubblica) evidenziando che si tratta di “un soggetto che è stato rinviato a giudizio per fatti gravi inerenti superiori appartenenti al medesimo Corpo Forestale Regionale” .
La sospensiva del TAR del 19 luglio 2013 numero 258
Sentenza del TAR: la revoca delle qualifiche di PS deve rispettare la Legge Regionale 26/85