La Giunta Pigliaru, con la legge numero 8 del 2016 ha colto l’importanza di avviare un percorso di aggiornamento della normativa in materia forestale: questo è lodevole ed è fortemente necessario. Affrontando il problema complessivo ha cercato anche di dare all’Ente Foreste una nuova veste meno legata alle pesanti eredità del passato oramai finanziariamente e socialmente non sostenibili. FoReSTAS ha il compito di cambiare rotta e la nuova legge gli da strumenti per iniziare questo percorso.
La legge, oltre a dare vita alla nuova agenzia FoReSTAS, dovrebbe definire gli indirizzi generali in materia forestale, ma in realtà risulta troppo sbilanciata verso la ristrutturazione dell’Ente Foreste (che viene caricato di ulteriori e controverse competenze) trascurando poi aspetti di sovrapposizione con la legge forestale nazionale (RDL n. 3267/23).
Questa criticità si evidenzia chiaramente nell’articolo 9, “Piano forestale particolareggiato” che è lo strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali e opere ad essi connessi redatto su iniziativa di proprietari o possessori di boschi pubblici o privati.
La Legge 8/2016 stabilisce che il soggetto preposto all’approvazione dei piani forestali particolareggiati sia l’Agenzia FoReSTAS qualora il Piano comprenda terreni interamente o in prevalenza di competenza dell’Agenzia e invece i comuni qualora la parte boscata comprenda terreni di proprietà dei comuni o di privati, previo parere tecnico dell’Agenzia.
Non e’ chiara la logica con la quale si assegna all’Agenzia il ruolo di “controllore” (verso i comuni) e contemporaneamente di controllare se stessa, nei casi di terreni di propria competenza. Lo stesso vale per i Comuni che redigono i propri piani (fuori dalle pertinenze dell’agenzia) e se li approvano. Si potrebbe facilmente fare un sillogismo con i Piani Urbanistici Comunali: è logico che ogni comune possa approvare il proprio PUC senza il “coordinamento” ed il parere finora vincolante della regione?
Un passo indietro grave rispetto alla legge forestale (RDL n.3267/23) che attribuiva alle Camera di Commercio e poi alle province il compito di approvare i suddetti piani, sentito il parere tecnico del Corpo Forestale, al quale si riconosceva anche un ruolo di indirizzo nelle attività legate alla gestione delle foreste.
Un impostazione che separava nettamente le competenze tra soggetto deputato all’approvazione dei piani e soggetti proprietari o detentori della risorsa forestale. Un principio disatteso da questa nuova disciplina dove scompare il ruolo di “terzietà” dell’organo preposto all’approvazione e viene sminuito il ruolo complessivo del CFVA.
Noi crediamo che il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale debba essere il “fulcro del sistema di raccolta dati, di approvazione dei piani e di inventariazione forestale e ambientale”, così come auspicato nella nostra proposta di riforma della 26/1985 , e questa, ci era parso di capire fosse anche la volontà politica dell’Amministrazione Regionale, ma evidentemente non era cosi.
Emerge nei fatti, purtroppo anche in Sardegna, una visione politica di ridimensionamento del ruolo tecnico del Corpo Forestale che, anche alla luce del percorso che ha portato alla scomparsa del CFS, preoccupa gli operatori e getta un ombra nella tutela del patrimonio naturale, forestale e ambientale della Sardegna
LEGGE N. 8 DEL 27/04/2016 – Legge forestale della Sardegna.
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