Permessi per gli amministratori locali: potranno assentarsi soltanto per la durata della riunione

Con D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in L. 14 settembre 2011 n. 148, è stata modificata in parte la disciplina dei permessi  degli amministratori degli enti locali ed in particolare il primo comma dell’art. 79 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, disciplinante  i permessi  per i lavoratori dipendenti componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Dall’entrata in vigore della citata L. 148/2011 (17/09/2011), i dipendenti hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento: non hanno pertanto, più diritto di assentarsi per l’intera giornata in cui sono convocati i consigli medesimi.

Rimane invariata la disciplina applicata nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale: i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggono oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.

Per quanto concerne la documentazione, non è più sufficiente attestare solo la partecipazione alle sedute del consiglio, ma deve essere anche certificato l’orario di inizio e fine delle stesse nonché i tempi di percorrenza, cioè di andata e ritorno dal luogo di lavoro al luogo di espletamento del mandato, in analogia a quanto avviene per la partecipazione alle sedute di giunta.