Mobilità del personale: ancora nessuna sessione ufficiale ma i trasferimenti “sottobanco” comunque si fanno!

Con la nota del 24 settembre scorso il Comandante del CFVA sostiene di non dover ricorrere alle norme previste dal nostro contratto di lavoro sulla mobilità del personale, in quanto non si applicano all’interno della singola direzione, ma sarebbero da applicare soltanto per trasferimenti fra diverse direzioni generali. Sostiene inoltre che è perfettamente legittima la sua selezione in quanto la legge 31 attribuisce ai direttori il potere di esercitare criteri valutativi discrezionali e poter ignorare quindi alcune previsioni contrattuali come “il ricongiungimento familiare” o l’anzianità di servizio.

Forte dei suoi convincimenti  il Comandante procede, anche in questi giorni, con le procedure selettive per gli 11 posti a disposizione presso la Direzione Generale, effettua nuovi trasferimenti “provvisori” e incurante degli impegni presi, firma alcuni trasferimenti definitivi. Ma è veramente legittimo il suo operato? Se fosse il direttore generale di un qualsiasi altro assessorato avrebbe perfettamente ragione ma  egli non è un direttore qualsiasi (anche se ogni tanto pare lo dimentichi) ma il Comandante del Corpo Forestale.

L’organico di una qualsiasi direzione generale della Regione, infatti  (art.15 L.R. 31/89) è rappresentato semplicemente dal numero totale di dipendenti (stabilito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale) che il direttore generale disporrà secondo le esigenze dell’Amministrazione nelle varie articolazioni organizzative senza alcun vincolo numerico, organizzando la struttura a seconda degli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale.

Ben diversa è la distribuzione del personale del CFVA (DPGR n. 48 del 02/07/2001) dove ogni singola stazione forestale ha il proprio organico stabilito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (esattamente come per ogni direzione generale dell’Amministrazione) la cui composizione e disponibilità non può essere certamente modificata da una “selezione interna” del Comandante. Ricordiamo che già al momento del bando di concorso degli Agenti si citavano espressamente le nuove sedi di servizio previste unicamente per gli ispettorati di Nuoro, Sassari, Lanusei e Tempio. Previsione non certamente dettata dal campanilismo nord-sud sardegna ma da un conteggio preciso delle carenze in essere prima dell’arrivo dei tre contingenti di Agenti. Può il Comandante ignorare tutto questo e trasferire con un atto unilaterale chi gli pare in Direzione Generale?

Secondo la tesi contenuta nella sua nota si sostiene che, trattandosi semplicemente di una mobilità interna (completamente nelle sue disponibilità)  si potrebbero tranquillamente ignorare gli esuberi e le carenze e operare qualsiasi trasferimento sulla base di una semplice selezione che tenga conto (a parte le leggi dello Stato come ad es. la L. 104) esclusivamente dei “curricula” e di un colloquio con il direttore di servizio incaricato di “selezionare” il personale.

Questo sarebbe legittimo per un direttore generale di un qualsiasi assessorato che potrebbe trasferire 11 dipendenti da una sede periferica ad una sede centrale con un semplice disposizione interna. Il suo atto non modificherà in nessun caso il numero complessivo previsto per la dotazione organica. Se invece il Comandante del Corpo vuole trasferire 11 dipendenti che vengono da sedi con organico ben definito (stazioni forestali) deve farlo con un accordo di mobilità che, come dicono le norme, deve contenere un quadro chiaro e complessivo degli esuberi e delle carenze di tutte le sedi di servizio del CFVA e non può prescindere dai criteri selettivi indicati dal contratto come l’avvicinamento al nucleo familiare.

Senza avere la sfera magica è facile immaginare che uno dei tanti colleghi, che si trova lontano da casa e dai propri affetti familiari, sentendosi “imbrogliato” dalla selezione del Comandate si rivolgerà ad un giudice per chiedere che vengano rispettate le norme del contratto. In quella sede, di fronte ad un giudice del lavoro, basterà, così come ha fatto il Dott. Masnata con le organizzazioni sindacali,  citare soltanto gli articoli della Legge Regionale 31/98 che attribuiscono il potere ai direttori di organizzare la propria struttura o occorrerà anche dare spiegazioni sugli altri articoli che parlano di esuberi, carenze e processi di mobilità?

La nota del Comandante del CFVA n. 66711 del 24 settembre 2012